Pignoramento dello stipendio

Pignoramento dello stipendio con cessione del quinto e/o delega di pagamento: è possibile?

Prima di rispondere a questa domanda occorre spiegare il funzionamento della cessione del quinto e della delega di pagamento.

La cessione del quinto è una tipologia di prestito prevista in Italia che prevede l’estinzione attraverso trattenute dirette sul salario (stipendio o pensione), fino ad un massimo di un quinto dell’emolumento valutato al netto delle ritenute.

Così come il prestito personale, anche la cessione del quinto è un finanziamento a tasso fisso con rimborso a rate costanti ma con la differenza che, in questa forma di contratto, il rimborso delle rate non viene effettuato dal richiedente bensì dal suo datore di lavoro (o dall’istituto previdenziale nel caso di pensionati) e il relativo importo è trattenuto direttamente dal netto in busta paga (o dalla pensione).

La delega di pagamento, o doppio quinto, é una forma di credito al consumo piuttosto simile alla cessione del quinto, che ne segue tutte le regole (procedure operative, trattenute sul salario, ecc.) disponibile solamente ai dipendenti di amministrazioni pubbliche che abbiano stipulato apposite convenzioni con le finanziarie che erogano il credito che consente di cedere un ulteriore quinto dello stipendio, arrivando pertanto alla cessione del doppio quinto del salario.

Può succedere che un creditore decida di pignorare il quinto di uno stipendio o di una pensione in concomitanza di una cessione del quinto e/o delega di pagamento (perché pignoramento e cessione del quinto possono coesistere) ma ciò può avvenire solo in certi limiti.

Innanzitutto, è fondamentale sapere che il pignoramento dello stipendio non è possibile per importi complessivi inferiori ad un triplo dell’assegno sociale.

In presenza di debiti di natura diversa, è invece il 50% dello stipendio.

Ma come avviene il pignoramento da parte di un creditore in presenza di cessione del quinto e/o delega di pagamento?

Vediamo un esempio per rendere il tutto più chiaro.

Un lavoratore ha uno stipendio che ammonta a euro 1.500,00 e ha ceduto una quota pari ad euro 300,00. La somma pignorabile é pari ad un quinto di euro 1.500,00, circa euro 300,00.

Al fine di verificare se la trattenuta sia corretta verifichiamo se rispetta il limite previsto e che l’Importo pignorato non sia superiore alla differenza tra la metà dello stipendio e la quota ceduta: la metà dello stipendio è pari ad euro 750,00, la quota ceduta pari a euro 300,00; la differenza tra metà stipendio e quota ceduta sarà 750 – 400= 350 euro.

Con la tua cessione del quinto, hai ceduto una quota pari a euro 200.

Se interviene un pignoramento da un altro creditore questo può colpire solo la metà del tuo stipendio (euro 500,00) al netto della quota ceduta (euro 200,00), vale a dire 500-200=300 euro.

Spesso, i meno esperti, consigliano di evitare un pignoramento del quinto da parte del creditore ricorrendo all’erogazione di  una cessione del quinto, ma purtroppo questo stratagemma, come abbiamo spiegato non tutela dalle azioni di recupero.

Quando si iniziano ad avere problemi per pagare i propri debiti bisognerebbe rivolgersi immediatamente a degli esperti e tentare sin da subito di trovare accordi con i creditori in modo da evitare le azioni legali.

Se ti trovi nella condizione di non riuscire più a pagare le tue rate mensili, puoi contattarci o scrivere una email per ricevere un primo consulto gratuito ed un parere legale.

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